Mondo Impresa

27 nov, 2008

Tassazione trasferimento partecipazioni Srl con firma digitale

Posted by: Luca Grillo In: Leggi ed obblighi

Con la circolare n.58/E del 17 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sul trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, secondo quanto previsto dalla nuova normativa.

Il DL 112/2008 ha infatti introdotto una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni, stabilendo che i relativi atti possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa sulla documentazione informatica, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato.


L’art. 36 del DL 112/2008 ha quindi previsto una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella stabilita dall’articolo 2470 del Codice Civile.

Sotto il profilo della tassazione degli atti, ai trasferimenti di quote sottoscritti con firma digitale viene esteso il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica, di cui all’art. 2470 cc.

Difatti, l’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge n. 112 in argomento, nel disciplinare questa nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

Di conseguenza, gli atti sottoscritti con firma digitale sono soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.).

Non essendo disponibile un’apposita procedura telematica, l’imposizione dell’atto di trasferimento sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.10.2008, n.58/E

Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative

1. Premessa
L’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. La disposizione fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
L’art. 36, comma 1 bis, comporta quindi una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella stabilita dall’art. 2470, secondo comma, del codice civile.
Considerato il richiamo contenuto nella citata disposizione alla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, si coglie l’occasione per illustrare le prime linee operative che gli uffici dovranno seguire per la tassazione di atti della specie.

2. Richiesta di registrazione del documento informatico
Come indicato in premessa, l’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge n. 112 in argomento, nel disciplinare questa nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
Lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volontà del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale.
Di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico .delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.).
In attesa della predisposizione di un’apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto e per il relativo pagamento, l’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti1, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.

Ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale. Allo scopo di semplificare il controllo dell’ufficio sull’avvenuto rispetto del termine, è auspicabile che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.
Alla richiesta di registrazione, che può essere eseguita presso qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle entrate, le parti debbono unire la prova dell’avvenuto
pagamento dell’imposta di registro, nella misura fissa di 168,00 euro per
ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento, e dell’imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per
l’esemplare cartaceo, secondo le disposizioni vigenti.
Si ricorda a tal fine che il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro è il 109T; per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, il codice negozio da riportare nel Mod. 69 è il 1114.
Sono obbligate a richiedere la registrazione esclusivamente le parti contraenti, le quali hanno facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati o di altri
soggetti dotati di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. Verifica del documento informatico
L’art. 4, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale prevede che “ogni atto e documento (possa) essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”; il successivo art. 20 sancisce poi i principi che il documento informatico sottoscritto digitalmente deve rispettare.
Ne vengono, in particolare, regolate la validità e la rilevanza agli effetti di legge, la riconducibilità all’autore del documento stesso sottoscritto con firma digitale, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto.
In applicazione delle suddette disposizioni, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati.

In particolare, l’ufficio deve constatare che:
1. Il documento non sia stato modificato dopo la firma;
2. Il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
3. Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
4. Il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;
5. La marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
Le verifiche sopra elencate possono essere eseguite utilizzando le risorse rese disponibili sul portale PAGE , area “Assistenza”, sezione “Applicazioni”, voce “Firma digitale”.

Tale voce si riferisce ad una pagina web che funge da punto di riferimento per quanto riguarda la firma digitale e la marca temporale nell’ambito dell’Agenzia delle entrate ed a tal fine è costantemente aggiornata.
Da essa è infatti possibile scaricare il software per la verifica automatica dei requisiti da 1 a 4 sopra elencati delle firme digitali, da installare sulle postazioni di lavoro presso le quali gli uffici riceveranno gli atti in argomento per la registrazione. Sempre nella predetta pagina web sono disponibili i riferimenti di alcuni servizi on-line di verifica delle firme digitali e delle marche temporali, nonché esempi di verifica delle medesime.
L’installazione del software sarà curato dai gestori di rete locali secondo le direttive già impartite dalla competente Direzione Centrale Amministrazione. Si evidenzia che il software di verifica delle firme digitali sarà a breve aggiornato anche al fine di consentire il riscontro delle marche temporali. Pertanto, nelle more dell’adeguamento del suddetto software, la verifica della marca temporale sarà eseguita mediante uno dei predetti servizi on –line.
Qualora vengano riscontrate irregolarità nel contenuto del documento informatico, della firma digitale o della marca temporale, gli uffici non potranno accettare il deposito del documento stesso in quanto non conforme a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale.

4. Registrazione del documento informatico
Terminata la fase preliminare di controllo illustrata al precedente paragrafo, per consentire la materiale registrazione, l’ufficio procederà alla stampa di una copia, utile anche per le finalità di archiviazione del documento informatico.
Verificata la corrispondenza degli esemplari cartacei al documento informatico, l’ufficio ne attesterà poi la conformità in tutte le componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2bis, del codice dell’amministrazione digitale e procederà alla liquidazione e registrazione dell’atto, apponendo sui supporti cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse.
Sull’esemplare cartaceo depositato dal richiedente la registrazione, verrà applicato uno dei contrassegni attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
L’altro contrassegno dovrà essere apposto sulla copia stampata dall’ufficio.

Al contribuente va restituito uno degli esemplari autenticati dell’atto; l’altro esemplare e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico rimarranno invece archiviati presso l’ufficio.

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