Mondo Impresa

11 dic, 2008

Esaurite risorse per credito d’imposta assunzioni aree svantaggiate

Posted by: Luca Grillo In: Finanza| Uno sguardo all'Italia

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state esaurite le risorse finanziarie per il credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Le risorse finanziarie stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate sono esaurite.

Il comma 539 dell’Art. 2 della L 24 dicembre 2007, n. 244, aveva infatti previsto che “Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita` europea, (fosse) concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.”

Le risorse da destinare a tale credito d’imposta sono state raccolte in un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e finanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010

dall’articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,

RENDE NOTO

che l’assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno, per il credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si è conclusa in data 19 ottobre 2008, con l’accoglimento parziale dell’istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi.

Motivazioni

L’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il limite dello stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno di detti anni.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, emanato in attuazione dei predetti commi, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio ed ha previsto, all’articolo 6, comma 3, la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate di un apposito provvedimento recante la data di accertato esaurimento dei fondi stanziati.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato decreto 12 marzo 2008, i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del citato decreto 12 marzo 2008; indicazione nella predetta comunicazione di un minor credito spettante.

Il presente provvedimento è emanato in attuazione della sopra citata disposizione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2008

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

Random Posts

No Responses to "Esaurite risorse per credito d’imposta assunzioni aree svantaggiate"

Comment Form



MondoImpresa.biz