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27 ott, 2008

L’imposta per la pubblicità anche sulle targhe degli studi

Posted by: Luca Grillo In: Leggi ed obblighi| Sentenze e Precedenti giuridici


Anche gli studi di professionisti, quando affiggono targhe con la propria denominazione anche presso la propria sede, devono pagare l’imposta sulla pubblicità

La targa professionale, data la sua funzione di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta, è soggetta all’imposta sulla pubblicità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione confermando che la targa professionale ha la funzione di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta nel luogo in cui è affissa, e che tale funzione è da ritenersi compresa nella previsione dell’art. 5, D.Lgs. n. 507/1993, che concerne i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

La disciplina sulla pubblicità ex D.Lgs. n. 507/1993 ricalca la precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 639/1972.

La Suprema Corte ricorda che, in tema di imposta sulla pubblicità (che grava sui mezzi pubblicitari esposti o effettuati «in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili») il presupposto impositivo va ricercato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo di diffusione di esso (nel caso in esame, la targa) di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato.
Ne consegue la sussistenza del presupposto rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, che, anche se privato, deve ritenersi «aperto al pubblico», perchè accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.

Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/09/2008, n. 22572

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